(massima n. 1)
Nei delitti contro l'onore ed in particolare in tema di diffamazione a mezzo stampa, la circostanza aggravante di un fatto determinato è costituita dall'addebito di una condotta che non sia designata solamente nel genere o nella specie, ma che sia sufficientemente precisata, mediante l'indicazione di elementi concernenti le modalità con cui si è svolta, quali quelli relativi a persone, cose, tempo, luogo, contenuto, scopi, etc. A questo fine, tuttavia, non occorre che la condotta venga descritta in tutti indistintamente gli aspetti che la caratterizzano, bastando una specificazione che serva a rendere l'accusa più attendibile e quindi più pregiudizievole per l'offeso. (In applicazione del predetto principio è stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante de qua al fatto diffamatorio costituito dalle affermazioni che il P.M. del processo, «con il pieno consenso ed anzi con gli incoraggiamenti del presidente del collegio, aveva mobilitato i testimoni meno attendibili, cercando di chiudere la bocca a quelli della difesa»).