(massima n. 1)
È scriminata ex art. 51 c.p. la condotta (astrattamente integrante il delitto di diffamazione) dell'amministratore di una società che comunichi ai clienti il licenziamento di un collaboratore e indichi la ragione di esso nei suoi «comportamenti scorretti» in quanto l'amministratore ha non solo il diritto ma anche il dovere di tutelare i diritti patrimoniali della società e di difenderla da atti di concorrenza sleale, anche quando provengano da propri dipendenti (In motivazione la S.C. evidenzia che nella fattispecie detta comunicazione è espressa in termini continenti ed appare necessaria per informare i clienti del nuovo soggetto preposto alla collaborazione per conto della società e nel contempo per evidenziare la correttezza del comportamento della società ed evitare la perdita della clientela).