(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attivitą, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilitą del reato di cui all'art. 595 cod. pen.