(massima n. 1)
Allorché la diffamazione è compiuta a mezzo stampa, l'elemento della pluralità e cioè della comunicazione con più persone, richiesto per la configurabilità del delitto ex art. 595 c.p., si può ritenere in re ipsa, per il fatto stesso della pubblicazione e della diffusione del mezzo usato, che si rivolge ad un numero cospicuo ed indeterminato di persone. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che la diffamazione doveva essere considerata non a mezzo stampa, ma semplice, per il fatto che solo poche persone avrebbero identificato la persona offesa).