(massima n. 1)
Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) la condotta di colui che invii una lettera al Presidente dell'Ordine degli Avvocati contenente espressioni offensive nonché la segnalazione di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti dal proprio difensore, trattandosi di un reclamo diretto personalmente al titolare di un organo e mancando, pertanto, l'elemento della comunicazione con più persone, che, d'altro canto, non può ritenersi sussistente ove sia avvenuta per esclusiva iniziativa del destinatario, considerato che la tutela richiesta all'Autorità non comporta necessariamente la diffusione della doglianza nell'ambito di una prevedibile procedura disciplinare e che, comunque, di tale evento non può rispondere colui che si rivolge all'Autorità collegando la comunicazione con più persone ad una sua imprudente condotta, non essendo prevista l'ipotesi colposa della diffamazione.