(massima n. 1)
In tema di diffamazione (nella specie in danno del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dott. Caselli), è corretto ritenere l'offensività, per un uomo prima che per un magistrato, di frasi che attribuiscono fatti specifici che sottendono mancanza di personalità, di dignità, di autonomia di pensiero, di coerenza e di onestà morale, nonché comportamenti che indicano in modo esplicito deviazioni dai propri doveri d'ufficio. Né il fatto può trovare giustificazione nell'esercizio del diritto di critica, quando risulti assente il pur minimo ed implicito contributo di pensiero suscettibile di essere promosso al rango di giudizio critico e di tentativo di ironia.