(massima n. 1)
In tema di diffamazione, non puņ trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando, pur nell'ambito di una competizione politica, la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti invece l'utilizzo di argumenta ad hominem, intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnitą od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. (Fattispecie nella quale, in occasione della campagna elettorale per la rinnovazione dell'amministrazione comunale, il sindaco «uscente» aveva indicato alcuni candidati della lista avversaria come «bugiardi, in quanto incapaci di aprire bocca senza dire menzogne», nonché come «stolti» ed «appartenenti ad una banda di denigratori»).