(massima n. 1)
I limiti espressivi entro i quali il diritto di critica deve essere esercitato, non possono essere tanto stretti da pregiudicare il concreto esercizio del diritto stesso. L'uso di un termine intrinsecamente comparativo, non può essere, in sè, considerato esorbitante dai suddetti limiti, in quanto la comparazione e il raffronto sono strumenti irrinunciabili proprio per l'articolazione della critica. (Mass. redaz.).