(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile l'esimente del diritto di critica (distinto e diverso da quello di cronaca) quando il discorso giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personali finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure — a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca — che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto la sussistenza della scriminante in un caso in cui il giornalista, nel recensire criticamente un libro scritto da un noto magistrato, in dichiarato dissenso di fondo dalla sua impostazione, aveva tra l'altro affermato che il detto magistrato si era «gloriato di non rispettare le leggi» e aveva espresso l'opinione che la presunzione d'innocenza prevista dalla Costituzione fosse «un concetto sbagliato e da abolire»).