(massima n. 1)
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.) nel caso in cui il giornalista riporti in un comunicato stampa le opinioni raccolte nell'ambito delle associazioni dei magistrati nei confronti di un alto magistrato, qualora esse costituiscano espressione di una legittima critica nei confronti dell'operato di quest'ultimo, considerato che la critica presuppone la veritą del fatto narrato e soggiace ai limiti da esso imposti soltanto quando sia originata da un fatto storico oggettivo e non quando si traduca in libera espressione del pensiero, purché la sua diffusione non si concreti in un pretesto per aggredire gratuitamente l'altrui reputazione (continenza) e al contempo rivesta interesse generale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto, ai soli fini della responsabilitą civile, sussistente l'esimente del diritto di critica nella condotta del giornalista che aveva diffuso un comunicato nel quale si dava notizia di critiche espresse da magistrati e raccolte nell'ambito delle loro associazioni con riguardo ad iniziative del Primo Presidente della Cassazione in particolare l'assemblea dei consiglieri della Corte non tenuta da tanti anni e, pertanto fatto eccezionale, e l'assegnazione di tre delle quattro relazioni introduttive della predetta assemblea a rappresentanti di una corrente di minoranza interpretati da un lato quale protagonismo sospetto e dall'altro come pagamento di un debito politico dato che la corrente beneficata aveva dato il proprio appoggio alla candidatura di detto Presidente. La S.C. ha ritenuto che tali espressioni costituenti sintesi di giudizi di valore, rappresentati con criteri rispettosi dei canoni della logica e della speculazione astratta ed esternati nel rispetto del canone della continenza e in costanza del requisito della rilevanza sociale dell'argomento costituissero legittimo esercizio del diritto di critica).