(massima n. 1)
L'esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure — a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca — che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in riferimento ad un articolo di stampa nel quale veniva espresso un giudizio sull'operato di un pubblico ministero, definendolo «sprovveduto» ed «incauto» in quanto la figura istituzionale del criticato — magistrato designato alla trattazione dibattimentale ed al coordinamento di indagini di grande rilievo sociale e criminale — rendeva legittima la critica giornalistica, in base al consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica).