(massima n. 1)
In tema di diffamazione il ricorso all'epiteto «fascista» riferito da un avversario ad un politico per stigmatizzarne il comportamento, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica se utilizzato non come argumentum ad hominem bensģ per paragonare il suo modo di governare ed amministrare la cosa pubblica ad una ideologia e ad una prassi politica ritenute scarsamente rispettose degli oppositori. (Fattispecie in tema di offese rivolte nei confronti del Sindaco da un consigliere dell'opposizione nel corso di una seduta del Consiglio comunale, che lo aveva definito, tra l'altro, «fascista nel senso pił deteriore del termine»).