(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorché sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in relazione a talune espressioni, contenute in un articolo apparso su un quotidiano nazionale, con il quale si censurava l'operato di un magistrato del Pubblico Ministero per avere prestato, in ordine ad un gravissimo delitto, il suo consenso al patteggiamento in appello, che aveva comportato una drastica riduzione di pena nonché per una serie di dichiarazioni sul caso che egli aveva rilasciato nel corso di un intervista; in particolare la S.C. ha ritenuto che l'accusa di « subalternità psicologica» nei confronti della famiglia dell'imputato ricca e potente — avanzata dal giornalista nei confronti del P.M. in questione — costituisse argomento atto a rinvenire una plausibile spiegazione ad una ritenuta grave ingiustizia e non già a denigrare la persona del requirente).