(massima n. 1)
Il reato di diffamazione oggettivamente configurabile nel fatto di definire taluno come «furfante » o «responsabile di furfanterie » puņ ritenersi scriminato in virtł dell'art. 51 c.p. quando detta definizione si collochi in un contesto di polemica politica, significando il ritenuto disvalore di scelte che si assumano compiute in contrasto con l'interesse collettivo.