(massima n. 1)
In tema di diffamazione, integra la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica politica l'espressione «protettori di illegalitą » pronunciata da un consigliere comunale, in sede istituzionale riferita al periodo in cui taluni soggetti avevano ricoperto la carica di sindaco. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilitą penale del predetto consigliere a titolo di diffamazione ).