(massima n. 1)
In tema di diritto di critica giudiziaria, non č scriminante la condotta di attribuzione di parzialitā per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva. (Fattispecie nella quale un opinionista televisivo aveva accusato un pubblico ministero di avere esercitato per ragioni politiche l'azione penale in danno di un noto imprenditore per il reato di finanziamento illecito ad un partito politico, e di non avere fatto altrettanto in relazione ai finanziamenti illecitamente ricevuti da altro partito politico antagonista; la Corte ha anche precisato che la scriminante postula comunque il rispetto del dovere di veritā, laddove nella specie l'azione penale "de qua" era stata esercitata da altro pubblico ministero).