(massima n. 1)
Ai fini dell'elemento psicologico del delitto di diffamazione, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, cioè la volontà dell'agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione. Quando, per l'intrinseca potenzialità offensiva delle espressioni usate, siffatta volontà appare inequivocabile, non può attribuirsi alcuna rilevanza alle sottostanti ragioni che hanno determinato l'agente a pronunciarle.