(massima n. 1)
In tema di diffamazione, si configura la condotta del reato solo qualora — nell'ipotesi in cui l'agente comunichi in via riservata con un'unica persona — vi sia la prova della volontà, da parte dell'agente medesimo, della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario. (Fattispecie relativa alla lettera inviata dal superiore gerarchico all'Autorità amministrativa centrale, e concernente addebiti presuntivamente diffamatori nei confronti di un funzionario, del quale veniva richiesto l'allontanamento dall'ufficio).