(massima n. 1)
Riportare su un comunicato stampa la notizia di una procedura disciplinare a carico di un magistrato, collegandola, in modo non rispondente al vero, ad un atto del suo ufficio, costituisce offesa alla reputazione (art. 595 c.p.), screditando detta persona pubblicamente in ordine alla mancanza di doti professionali. Né può essere esclusa la responsabilità dell'imputato in base ad una asserita “buona fede” non rilevante nel reato in esame, il cui elemento psicologico è costituito dal dolo generico. (Nella specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che l'imputato, “non informato della effettiva ragione del procedimento disciplinare”, avesse agito “non con l'intenzione di screditare il predetto magistrato, ma per fornire una completa informazione della collettività”).