(massima n. 1)
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che pronunci espressioni offensive inconsapevole del fatto di essere ascoltato dalla persona offesa e in presenza di una sola persona (nella specie la madre dell'offeso ), qualora egli non manifesti la volontā che le dette espressioni siano ulteriormente propalate, in quanto, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 595 c.p., č necessario che l'espressione offensiva sia destinata nelle stesse intenzioni del soggetto attivo ad essere riferita ad almeno un'altra persona che ne abbia successivamente conoscenza.