(massima n. 1)
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale nel caso in cui il segretario di un'organizzazione rappresentativa degli interessi dei lavoratori indirizzi una missiva a vari dirigenti amministrativi, con cui si censurano le scelte del direttore medico responsabile di un servizio di un'Azienda USL, in materia di espletamento di tale servizio, ponendone in dubbio la regolaritą e denunciando favoritismi. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che nella missiva fossero rilevabili, da un lato, espressioni non gią con carattere di aggressione personale, bensģ funzionali allo svolgimento della rappresentanza dei lavoratori coinvolti, dall'altro, l'utilizzo di modalitą di estrinsecazione del diritto di critica entro i limiti della continenza espressiva, benché aspre).