(massima n. 1)
In tema di diffamazione l'offesa ad un soggetto può ben comportare, di riflesso, una lesione della reputazione di un altro soggetto, ma per la sussistenza del delitto nei confronti di quest'ultimo, occorre che esista un nesso indefettibile ed univoco fra l'offesa esplicita e quella che può costituirne l'effetto ulteriore e diverso. (Fattispecie concernente l'accusa di «madornale favoritismo» nei confronti di un soggetto mossa nei riguardi di una giunta comunale e dai giudici del merito ritenuta diffamatoria del soggetto interessato. La Corte, constatata la carenza di motivazione sul nesso suddetto, ha annullato con rinvio).