(massima n. 1)
Le persone giuridiche e gli enti collettivi possono assumere la qualità di soggetti passivi dei delitti contro l'onere e non è preclusa la configurabilità di una concorrente offesa all'onore o alla reputazione delle singole persone che dell'ente fanno parte. Tale concorrente responsabilità presuppone, però, che l'offesa non si esaurisca in valutazioni denigratorie che riflettano esclusivamente l'ente in quanto tale, ma investano, o attraverso riferimenti espliciti, o mediante un indiscriminato coinvolgimento nella riferibilità dell'accusa, i singoli componenti, così danneggiati nella loro onorabilità individuale.