(massima n. 1)
Nel reato di diffamazione a mezzo stampa l'individuazione del soggetto passivo del reato — in mancanza di una indicazione specifica ovvero di riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato soggetto — deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa. Tale criterio oggettivo non è surrogabile con le intuizioni o con le soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un'accusa denigratoria, di poter esser uno dei destinatari, se dal contenuto della pubblicazione non emergano circostanze obiettivamente idonee alla rappresentazione di tale oggettivo coinvolgimento.