(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto alla creazione letteraria non può scriminare offese gratuitamente rivolte ad un soggetto identificato o, comunque, facilmente identificabile e privo di rilievo nella dimensione storica e sociale rappresentata, in quanto non è mai lecita la rappresentazione negativa di persone che non abbiano significative responsabilità individuali ; né detta individuazione è necessaria ai fini del risultato d'espressione artistica o di critica sociale, conseguibile anche con riferimenti generici o di fantasia ; d'altro canto, l'esercizio del diritto di critica scrimina l'offesa, altrimenti illecita, solo nei limiti in cui essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21, con la conseguenza che rimangono ugualmente punibili le espressioni «gratuite » cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti.