(massima n. 1)
Nei reati contro l'onore, la verità della qualifica o del fatto attribuito non elimina di per sé il carattere offensivo dell'azione; in ogni caso, però, i delitti di ingiuria e di diffamazione non sussistono quando l'offesa all'altrui personalità morale non risulti oggettivamente illegittima, ma sia invece giuridicamente lecita o penalmente indifferente per la presenza di cause di giustificazione, anche non codificate, quali sono, tra le altre, l'adempimento di un dovere, l'esercizio di diritti soggettivi o di facoltà legittime e il consenso dell'avente diritto. Con particolare riferimento alla diffamazione, alla stregua dell'art. 21 della Costituzione che garantisce a chiunque il diritto alla libera manifestazione del pensiero, nel caso di una persona che dia notizia di fatti veri offensivi dell'altrui reputazione, l'illegittimità dell'azione resta esclusa quando la facoltà di informazione risulti esercitata per necessità o comunque per ragioni che valgano a legittimarla, come possono essere l'interesse oggettivo alla comunicazione diffamatoria di colui che ne è l'autore e di coloro che ne sono i destinatari. (Fattispecie relativa a comunicazione diffamatoria ritenuta ingiustificata poiché fatta in un colloquio svoltosi non solo con persona interessata, ma con altre due persone estranee).