(massima n. 3)
L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 c.p.c., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa quella dell'impugnabilità della sentenza col solo ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52. Tali principi trovano applicazione sia nell'ipotesi di opposizione proposta dal debitore pignoratizio, sia - in virtù del richiamo di cui all'art. 1211 c.c. - nell'ipotesi in cui il creditore in "mora accipiendi" intenda opporsi alla vendita delle cose delle quali ha rifiutato la consegna.