(massima n. 1)
In tema di diffamazione addebitata ad un soggetto rivestente la qualifica di parlamentare, la non perseguibilità del soggetto per le opinioni espresse richiede che tali opinioni siano strettamente connesse con la funzione pubblica esercitata. Detta funzione può ovviamente essere espletata anche al di fuori delle aule del Parlamento e può certamente consistere nella attività politica che si svolge nel corso di un comizio, durante il quale il deputato illustrati le sue iniziative parlamentari e ricerchi, per la buona riuscita delle stesse, il sostegno dei cittadini. Invero, il momento di mediazione tra la istituzione parlamentare e l'opinione pubblica o il corpo elettorale, cui il politico deve rendere conto, deve ritenersi strettamente connesso alla funzione parlamentare e, quindi, tutelata dalla causa di non punibilità di cui all'art. 68 comma 1 della Costituzione. (Fattispecie in cui, nel corso di un comizio, un deputato aveva adoperato espressioni ingiuriose a carico di magistrati impegnati, in Sicilia, nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa. Nello stesso periodo temporale, l'uomo politico aveva formulato più interrogazioni parlamentari, criticando la gestione, da lui ritenuta non corretta, della Procura di Palermo. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di diritto sopra riportato, ha ravvisato nel comportamento dell'imputato una attività volta alla ricerca del consenso popolare necessario per sostenere le sue iniziative parlamentari).