(massima n. 1)
In tema di diffamazione addebitata a soggetto investito di mandato parlamentare, deve escludersi che le prerogative connesse a tale mandato, con particolare riguardo a quella dell'insindacabilità delle opinioni, stabilita dall'art. 68 Cost., possano estendersi fino a coprire le affermazioni rese nel corso di interviste giornalistiche, atteso che, pur volendosi ritenere che l'esercizio del mandato parlamentare non sia circoscritto al solo ambito materiale istituzionalmente preposto allo svolgimento delle relative funzioni, la sfera delle guarentigie non può comunque riguardare l'attribuzione di fatti particolari, lesivi dell'onorabilità di terzi, al di fuori di qualsivoglia nesso pertinenziale con l'esercizio delle ordinarie attribuzioni ordinamentali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che l'affermazione, contenuta in una intervista resa da un parlamentare ad un organo di stampa, secondo cui un altro parlamentare suo collega sarebbe stato uso ad andare in giro armato nei locali della Camera di appartenenza sarebbe stata, di per sé, idonea a rendere configurabile il reato di diffamazione se, nella specie, essa non fosse stata invece giustificata dalla legittima finalità di meglio accreditare la riconosciuta esistenza di comportamenti minacciosi effettivamente subiti dall'intervistato, per ragioni politiche, ad opera del collega cui egli si riferiva). (Mass. redaz.).