(massima n. 1)
In tema di diffamazione attribuita ad un parlamentare, non sussistono i presupposti di fatto per sollevare, da parte dell'A.G., conflitto di attribuzione a fronte di una delibera di insindacabilità emessa, ai sensi dell'art. 68 comma primo della Costituzione, dalla competente Camera, quando la suddetta delibera risulti basata sull'esistenza di un nesso funzionale tra opinione espressa ed attività non genericamente politica bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultima e di conseguenza quelle dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definite in astratto, in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie. (In applicazione di tale principio, la Corte, rilevando che anche l'invio di una lettera avente contenuto offensivo — purché strettamente legato alla materia con atti tipici della funzione parlamentare — rientra tra le modalità di espressione della funzione stessa, ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado,che, non avendo apprezzato «con evidenza» una causa di proscioglimento nel merito, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di diffamazione, consistita nell'essersi il parlamentare prestato ad una diffusione di una lettera anonima contenente affermazioni diffamatorie nell'ambiente accademico ove il querelante era titolare di cattedra).