(massima n. 1)
Non integra il fatto costitutivo del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), la condotta di colui che con espressione congrua rappresenti la veritą del fatto. (La S.C. ha affermato l'insussistenza della responsabilitą, a titolo di diffamazione, nei confronti degli imputati, i quali determinatisi a rilasciare dichiarazioni per generica solidarietą, ignorando che le stesse fossero in realtą preordinate ad essere utilizzate in un procedimento disciplinare, avevano scritto una lettera alle competenti autoritą, chiedendo l'inibizione dell'uso di dette dichiarazioni perché 'carpite'. In motivazione la S.C. ha ritenuto che il significato dell'espressione 'carpire', sinonimo di acquisire 'notizia con astuzia', costituisse la rappresentazione che si voleva fornire all'autoritą superiore per giustificare la richiesta di non utilizzazione delle dichiarazioni stesse e che dagli elementi acquisiti non era possibile escludere che quanto rappresentato nella comunicazione oggetto della imputazione rispondesse a veritą).