(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto d'abbandono di persone minori rileva esclusivamente la volontā dell'abbandono, sicchč il dolo non č escluso dal fatto che chi ha l'obbligo di custodia ritenga il minore in grado di badare a se stesso, per l'aiuto di coetanei a lui legati da vincoli di parentela.