(massima n. 1)
Nel reato di abbandono di persona minore o incapace (art. 591 c.p.), l'elemento materiale č costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l'incolumitā della persona. Risponde, pertanto, del delitto in questione colui che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso. (Fattispecie nella quale č stata ritenuta la responsabilitā dell'imputata che era rimasta tutta la notte e la mattinata successiva accanto al marito giā gravemente sofferente, caduto a terra siccome colpito da emorragia cerebrale e solo dopo circa sedici ore aveva chiesto aiuto ad un vicino, che aveva fatto intervenire un'autoambulanza).