(massima n. 1)
In tema di abbandono di persona incapace (art. 591 c.p.), l'elemento materiale del reato č costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l'incolumitā della persona. Ne deriva nell'ipotesi di stipula di una convenzione di natura privata dalla quale sorga l'obbligo di accoglienza di persona disabile la sussistenza dell'obbligazione, indipendentemente dalla natura del servizio (sanitario o di semplice ospitalitā) di tutela e di sorveglianza in ogni situazione o stato di pericolo, con l'ulteriore corollario che ogni abbandono deve essere considerato pericoloso e che l'interesse tutelato dalla norma penale deve ritenersi violato anche quando l'abbandono sia solo relativo e parziale.