(massima n. 1)
La differenza tra le ipotesi di reato previste dagli artt. 495 e 496 c.p. consiste nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni - in ordine ad identitą o qualitą della persona - devono essere rese al Pubblico Ufficiale in un atto pubblico (art. 495, primo comma c.p.) o destinate ad essere riprodotte in esso (art. 495 secondo comma c.p.), mentre nel secondo le false dichiarazioni, sempre rese a Pubblico Ufficiale non hanno alcuna attinenza - né diretta né indiretta - con la formazione di atto pubblico. Il verbale di arresto costituisce un atto pubblico, in quanto destinato a costituire la prova di attivitą rientrante nella pubblica funzione dell'Ufficiale di Polizia giudiziaria che la svolge.