(massima n. 1)
Non sono configurabili i reati di cui agli artt. 495 e 498 c.p. nei confronti di soggetto il quale, qualificandosi come «Rev. sac.» in una richiesta di rilascio di passaporto, ed allegando a tale richiesta una propria fotografia in clergyman, abbia omesso di specificare la propria appartenenza alla chiesa denominata «Syro-Antiochena», volta che non risulti dimostrata, da parte dell'accusa, né la oggettiva inesistenza di una tale confessione religiosa (nulla rilevando che quest'ultima non figuri fra quelle i cui rapporti con lo Stato sono regolati con legge, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, Cost.), né la non appartenenza del richiedente alla detta confessione, in qualità di «ecclesiastico» (posta la riconoscibilità di tale qualità a chi faccia parte del clero di una qualsiasi chiesa, anche se diversa dalla cattolica) e neppure l'assenza, fra i sacerdoti della confessione medesima, dell'uso del clergyman.