(massima n. 1)
L'esercizio abusivo della professione legale non implica necessariamente la spendita, al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale, della qualitą indebitamente assunta, per cui il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti e predisponga ricorsi, anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato. Ne deriva che quando quest'ultima condotta si accompagni alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall'art. 495 c.p., e si configura il concorso di tale reato con quello di cui all'art. 348.