(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il diverso reato di cui all'art. 479 c.p.) la condotta consistita in una dichiarazione di vendita, al pubblico registro automobilistico, con indicazioni non veritiere in ordine all'acquirente, in quanto detta condotta si traduce nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto č destinato a provare la veritą.