(massima n. 1)
Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall'art. 495 c.p., e non il reato di false dichiarazioni sulla propria identitą, di cui all'art. 496 c.p., la condotta di chi fornisce false generalitą alla polizia giudiziaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale e del cartellino fotosegnaletico.