(massima n. 1)
È configurabile il reato di cui all'art. 405 c.p. e non l'illecito, attualmente depenalizzato, previsto dall'art. 25 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, nel caso di falsa attestazione circa l'assenza di precedenti penali contenuta nell'autocertificazione prodotta a corredo della richiesta di rinnovo del passaporto.