(massima n. 1)
Nel reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale di qualitą personali proprie in relazione ai precedenti penali (art. 495, comma primo e terzo, n. 2, c.p.), il dolo consiste nella coscienza e volontą di alterare una qualitą della propria persona (stato di incensuratezza) in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico o destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.