(massima n. 1)
L'art. 7 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, nel regolare gli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte nei concorsi per l'assunzione agli impieghi dello Stato, dispone tra l'altro che il candidato, dopo aver scritto il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino, lo deve chiudere in una busta piccola, compiendo altre operazioni e consegnandolo al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, od a chi ne fa le veci. È inoltre stabilito, in questo articolo, che il riconoscimento dei candidati deve essere fatto dopo che tutti i lavori siano stati esaminati e giudicati. Queste disposizioni regolamentari significano che la dichiarazione sull'identità della propria persona, scritta sul cartoncino, è destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico; sicché il partecipante al concorso che si attribuisca l'identità di altro partecipante commette il reato di cui all'art. 495 c.p.