(massima n. 1)
In caso di falsa dichiarazione o attestazione sull'identitą o su qualitą proprie o di altri, fatta a un pubblico ufficiale in un atto pubblico o destinata ad essere riprodotta in atto pubblico, per la concessione della diminuzione di pena prevista a favore di chi ha dichiarato il falso al fine di farsi rilasciare certificati o autorizzazioni amministrative sotto falso nome č sufficiente che l'agente abbia operato con l'intenzione di ottenere la falsa certificazione o autorizzazione, essendo irrilevante la natura dell'atto in cui sono contenute o trascritte le false dichiarazioni o attestazioni. (Nella fattispecie l'agente aveva dichiarato false generalitą in sede di richiesta e sottoscrizione di tessera postale e conseguentemente il pubblico ufficiale addetto al rilascio della tessera aveva redatto un verbale di emissione della tessera, atto pubblico, falso. La Corte di cassazione ha ritenuto che potesse essere concessa la diminuzione di pena di cui all'art. 495 ultimo comma, c.p., affermando il principio in massima).