(massima n. 1)
In virtł dell'art. 60 c.p.p. la qualitą di imputato si assume nel momento in cui a taluno viene attribuito un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in altri atti tassativamente indicati da tale norma. Pertanto, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari non č qualificabile come «imputato» e, nell'ipotesi di false dichiarazioni sulle proprie qualitą personali rese all'autoritą giudiziaria, risponde del delitto di cui all'art. 495, comma 1, c.p., e non gią di quello, pił grave, delineato dal comma 3, n. 2, della suddetta norma. (Fattispecie relativa a false dichiarazioni sulle qualitą personali compiute da un indagato al P.M.).