(massima n. 1)
Secondo quanto prevede l'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, l'ufficiale d'anagrafe deve ordinare «gli accertamenti necessari ad appurare la veritą dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche». Ne consegue che gli interessati hanno un obbligo di veridicitą nelle proprie dichiarazioni anagrafiche e che integra gli estremi del reato previsto dall'art. 495 c.p. ogni falsa dichiarazione relativa all'effettivo luogo di residenza.