(massima n. 1)
In tema di prova, un fatto costituente reato non può ritenersi insussistente, allorquando, benché sia incerta la data della sua commissione, ne sia però sicura ed indiscussa la perpetrazione. Invero il “tempus commissi delicti”, una volta che sia certa la consumazione del reato, può rilevare solo ai fini della prescrizione dello stesso. (Nella fattispecie, la Cassazione, su ricorso del P.M., ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, che, in tema di false attestazioni di generalità, avendo l'imputato, in due diverse occasioni, declinato differenti generalità, lo aveva assolto con la formula della insussistenza del fatto, sul rilievo che, rimaste ignote le sue reali generalità, non era possibile stabilire quando e se ne avesse fornito di false. La Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha osservato che, indubbiamente, l'imputato, almeno una volta, aveva fornito false generalità).