(massima n. 1)
In tema di falsa dichiarazione o attestazione circa l'identitą o qualitą propria della persona, destinata ad essere riportata in un atto pubblico, va esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 495 c.p., nei suoi profili materiali, quando il mendacio riguardi una qualitą della persona del tutto ininfluente rispetto alle finalitą per le quali l'atto pubblico deve essere redatto, di talché non rileva la falsa giustificazione fornita per motivare l'esercizio di una facoltą che la legge riconosce indiscriminatamente all'interessato. (Fattispecie nella quale l'agente, nell'esercitare la facoltą di non sottoscrivere un processo verbale relativo alla contestazione di violazioni del codice della strada, aveva dichiarato ai militari procedenti di «non essere in grado di apporre la firma» sull'atto).