(massima n. 1)
La manifestazione della volontā di surrogare il terzo nei propri diritti deve assumere una propria esteriore entitā che, costituendo in favore del terzo che ha pagato la fonte della sua successione nel credito, sia suscettibile di essere portata a conoscenza del debitore; č inoltre necessario che codesta entitā sia stata posta in essere contemporaneamente al pagamento, non essendo concepibile una surrogazione successiva all'estinzione dell'obbligazione.