(massima n. 1)
La falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ricorre qualora il privato attesti falsamente in un atto pubblico fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto era destinato a provare la veritą. (Nella specie, la corte ha cosģ qualificata l'attivitą del privato che era stato chiamato a rispondere del reato ex art. 479 c.p. perché in concorso con due pubblici funzionari, assolti con formula piena, mentre il privato era stato assolto con formula dubitativa).