(massima n. 1)
Il reato di cui al combinato disposto degli artt. 483 c.p. e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 č configurabile anche quando le false affermazioni contenute nell'atto di notorietą riguardino fatti, stati o qualitą personali di soggetti diversi dal dichiarante, sempre che questi ne sia a diretta conoscenza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui gli imputati avevano falsamente attestato, allo scopo di evitare l'applicazione di una sanzione amministrativa, che alcune opere edilizie irregolari erano state realizzate dal loro dante causa.